Donazione di una casa ai figli
INDICE
La donazione di un immobile
Donazione diretta e donazione indiretta
Donazione di un immobile ai figli: pro e contro
Costi e imposte di donazione
LA DONAZIONE DI UN IMMOBILE
Secondo l’articolo 769 del Codice Civile, il termine donazione rappresenta un vero e proprio contratto, in cui il donante (colui che dona) offre al donatario (colui che riceve) un immobile senza ricevere nessun corrispettivo per lo stesso.
Il donante può inserire nella donazione una clausola in base alla quale i beni donati, in caso di morte prematura del solo donatario o dei suoi discendenti, ritornino a far parte del patrimonio del donante.
La donazione di un immobile ai figli (ad esempio una casa) è un atto pubblico con la presenza di due testimoni davanti al notaio. Se ci troviamo di fronte ad un fabbricato urbano, il notaio deve indicare nel contratto i dati catastali dell’immobile, le planimetrie, la conformità e le autorizzazioni urbanistiche. Tuttavia le pratiche di donazione non sono gratuite.
La donazione può essere:
- modale: il donante impone al donatario di eseguire una prestazione a suo favore; se il donatario non adempie spontaneamente all’onere imposto dal donante, si può ricorrere al giudice per ottenere l’adempimento dell’onere indicato fino ad arrivare all’annullamento della donazione;
- donazione con usufrutto o donazione con riserva: il donante trasferisce la proprietà dell’immobile, ma continua ad usufruirne fino alla propria morte, utilizzando l’immobile come se ne fosse ancora il proprietario, con alcune restrizioni: può ad esempio affittare l'immobile, ma non può venderlo o ipotecarlo, con la possibilità per il donatario di liberarsi di costi di manutenzione che rimangono in capo al donante.
- donazione con riversibilità: Il donante stabilisce che il bene donato, torni nel suo patrimonio al manifestarsi di quanto previsto nell'articolo 791 c.c., ossia in caso di premorienza del donatario soltanto o anche dei suoi discendenti.
DONAZIONE DIRETTA E DONAZIONE INDIRETTA
La donazione può essere:
- Diretta: è un atto pubblico e formale, ovvero un contratto stipulato dal donante direttamente a favore del donatario in presenza di un notaio e due testimoni, in cui viene trasferito un bene o un diritto sullo stesso in modo gratuito (usufrutto, abitazione).
- Donazione indiretta: ha lo stesso obiettivo della donazione diretta, ovvero trasferire un bene immobile o un diritto sullo stesso sullo stesso, ma a differenza di quella diretta diretta, l'immobile non è ancora nella disponibilità del soggetto donante, pertanto, in virtù di un accordo verbale tra le parti, quando il donante potrà acquistare il bene, lo farà intestare al donante. La donazione indiretta avviene mediante pagamento di una somma di denaro da parte del donante verso il venditore.
DONAZIONE DI UN IMMOBILE AI FIGLI: PRO E CONTRO
La donazione di una casa ai figli rappresenta agevolazioni interessanti, ma che comporta degli svantaggi.
PRO:
Le donazioni tra familiari godono di franchigia molto alta perciò sono esenti dall’imposta di donazione:
- Il donante non ha alcuna responsabilità dei vizi correlati al bene donato;
- la donazione di immobili verso i figli non prevede responsabilità legali in caso di evizione.
CONTRO:
- Dovendo essere registarto è previsto il versamento dell'imposta di registro, imposta catastale e imposta ipotecaria;
- il donatario è spesso esposto alle azioni degli eredi (conosciuti e non);
- il bene donato può essere revocato a causa di ingratitudine da parte del beneficiario.
COSTI E IMPOSTE DI DONAZIONE
La donazione di un immobile ai figli prevede la sottoscrizione di un contratto, e ciò prevede costi e imposte di donazione.
Costi da sostenere:
- imposta di registro 200,00 €;
- imposta catastale 200,00 € se è prima casa, altrimenti 1% del valore catastale in caso sia seconda casa;
- i diritti di trascrizione;
- imposta ipotecaria 200,00 € se è prima casa, altrimenti 2% del valore catastale nel caso sia seconda casa;
- imposta di bollo forfettaria 230,00 €;
- parcella del notaio;
- parcella del tecnico abilitato.
Se la donazione è a favore del coniuge, del figlio, genitore,nonno o nipote, l'imposta di donazione non sarà prevista fino ad un tetto di 1.000.000,00 € del valore dell'immobile. Se tale valore venisse superato, l'imposta di donazione dovrà essere corrisposta nella misura del 4% da calcolare sull'imposta eccedente.
Se la donazione è a favore di fratelli o sorelli, l'imposta di donazione non è prevista fino ad un valore di € 100,000,00 €. Oltre tale valore l'imposta di donazione sarà calcolata sulla differenza eccedente.
Non sono previste franchigie se i beneficiari di donazione sono altri parenti e affini e in tal caso l'imposta di donazione è direttamente del 6% del valore, mentre sarà dell'8% del valore nel caso in cui la donazione sia rivolta ad ogno altro beneficiario.