Edilizia Convenzionata

Edilizia Convenzionata

INDICE

Tipologie di edilizia
L’edilizia convenzionata: definizione
I vincoli da rispettare
Affrancazione edilizia convenzionata
Rimozione vincoli edilizia convenzionata 2022

Molti venditori di immobili si sono posti il dubbio di vendere un immobile acquistato in edilizia convenzionata, una modalità di vendita/acquisto che deve rispettare delle norme e dei vincoli con l’obiettivo di poter vendere questi immobili ad un prezzo calmierato al fine di aiutare le famiglie che rientrano in particolari categorie. In parole semplici la mission di questa tipologia di edilizia è quella di soddisfare l'esigenza abitativa di categorie sociali più deboli, ovvero abitazioni predisposte per i nuclei familiari a basso reddito.

TIPOLOGIE DI EDILIZIA

La tipologia edilizia riguarda la classificazione di edifici e fabbricati in base alla presenza di determinate caratteristiche funzionali, dimensionali, distributive ed organizzative.

Nell’acquisto di un immobile esistono tre tipi di edilizia:

  • EDILIZIA SOVVENZIONATA: edifici costruiti a carico degli enti pubblici e locali (Stato, Regioni, Comuni). Si realizza mediante l’intervento diretto del Comune o delle aziende territoriali. Per realizzare questo tipo di edifici, il Comune acquista il terreno
    mediante l’espropriazione (legge n. 865/1971, art. 35);
  • EDILIZIA AGEVOLATA: lo Stato interviene nel mercato immobiliare costruendo alloggi da destinare alla prima casa, mediante dei contributi in conto interessi (cioè viene concesso un mutuo agevolato dove la quota interessi viene totalmente o parzialmente coperta da fondi pubblici) e/o a fondo perduto da destinare alle famiglie che rientrano in certi parametri di reddito prefissati;
  • EDILIZIA CONVENZIONATA: con l'edilizia convenzionata, le famiglie con un reddito contenuto possono usufruire del vantaggio di acquistare un immobile ad un prezzo più conveniente rispetto  a quello previsto dal mercato, grazie all'intervento di un ente locale: il Comune;

L’EDILIZIA CONVENZIONATA: DEFINIZIONE

L’edilizia convenzionata è una forma di edilizia che permette l’acquisto di immobili a prezzi vantaggiosi destinati a famiglie con basso reddito; con l’aiuto del Comune, il costruttore vende l’immobile a prezzi vantaggiosi. La normativa a cui fare riferimento per l’edilizia convenzionata è la legge 167/62, ovvero parliamo di una norma che rappresenta sia degli immobili convenzionati che degli immobili popolari.

E' bene distinguere tra:

  • edilizia convenzionata che appunto consente di vendere immobili a prezzi vantaggiosi;

  • edilizia agevolata che consente, invece di avere dei finanziamenti al fine di acquistare un immobile;

  • edilizia sovvenzionata grazia alla quale è l'ente pubblico a rispondere dei costi di costruzione. 

Per poter usufruire di questa forma di edilizia, è necessario possedere alcuni requisiti tra cui:

  • LIMITI DI REDDITO: limiti decisi annualmente dal Comune, non necessariamente bassi (consultabili sul sito referenziale del comune disponibile sul web);

  • ASSENZA DI ALTRE PROPRIETA’: non possiamo rientrare tra i requisiti di edilizia convenzionata se siamo proprietari diretti di un altro immobile, proprio perché per soddisfare i requisiti, l’edilizia convenzionata è applicabile soltanto per la prima casa;

  • RESIDENZA NEL COMUNE: disponibilità di risiedere nel comune dove è situato l’immobile.

Le convenzioni seguono un Piano di Edilizia Economico Popolare (chiamato anche con la sigla PEEP) o si basano anche sulla Legge Bucalossi, che prevede la riduzione del contributo concessorio.

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei piani PEEP sono interessati da alcune clausole limitative al loro utilizzo che riguardano la locazione e il divieto di alienazione degli alloggi (per almeno 5 anni) per quanto riguarda i requisiti necessari per potere acquisire un alloggio. Tra le clausole troviamo:

  • l’iniziale non locabilità della struttura;

  • canone di affitto fisso concordato in precedenza;

  • non essere proprietari di una seconda casa.

L’accordo che viene sancito tra Comune e Imprese ha dei vincoli da rispettare per rientrare nell’investimento.

I VINCOLI DA RISPETTARE

Tra chi compra e chi acquista nell’edilizia convenzionata, ci sono da rispettare dei vincoli, validi anche per il Comune:

  • l’acquirente: deve avere la residenza nello stesso comune dell’abitazione, non può vendere l’immobile prima dei cinque anni (il lasso di tempo utile non lo prevede prima), non può possedere una seconda casa, paga un canone stabilito dal comune all’acquirente (un affitto);

  • il proprietario: non può decidere di vendere l’immobile al prezzo che vuole lui, ma deve basarsi sul prezzo massimo stabilito dal comune, deve essere proprietario dell’immobile per qualche anno come deciso di comune accordo in precedenza;

  • il Comune: deve dichiarare il prezzo massimo per la vendita dell’immobile, può esercitare il diritto di prelazione, deve chiarire il lasso di tempo necessario per poter vendere in futuro l’immobile, chiarire i parametri da rispettare tra acquirente e venditore.

AFFRANCAZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA

Secondo la definizione tecnica, si dice affrancazione un procedimento necessario al fine di ottenere la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e locazione stabilito per i soli immobili realizzati in edilizia convenzionata nell’ambito dei piani di zona dei vari Comuni presenti sul territorio nazionale così come espresso nel Codice Civile.

L’affrancazione è anche un diritto potestativo che esiste nel nostro ordinamento italiano e che è stato reso applicabile all’edilizia convenzionata mediante la legge n. 167 /62 in materia di riscatto dei vincoli.

In termini semplici, si parla di affrancazione quando vi è l’acquisto di un bene immobile o il riscatto di un diritto mediante un pagamento di una somma di denaro.

RIMOZIONE VINCOLI EDILIZIA CONVENZIONATA 2022

Con la  L. 108/2021 sono state introdotte nuove modalità di calcolo dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli sul prezzo massimo di vendita e sui requisiti da possedere per l’acquisto degli alloggi nell’edilizia convenzionata.

Secondo le nuove disposizioni rispetto agli scorsi anni, ogni corrispettivo non potrà superare i 5 mila euro per gli alloggi inferiori ai 125 mq, potrà essere superiore ai 5 mila euro per alloggi superiori ai 125 mq. Questi dati possono variare da paese a paese, per questo motivo il sito comunale di ogni città inserisce delle disposizioni per ogni comune.

 

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