IMU sulla seconda casa

IMU sulla seconda casa

INDICE

Seconda casa: definzione

IMU: definizione 

Differenza tra IMU e TASI

Aggiornamento IMU 2022

Pagamento IMU mediante modello F24

SECONDA CASA: DEFINIZIONE

Con il termine seconda casa, intendiamo qualsiasi abitazione che non sia connessa all’abitazione principale (case in affitto, case vacanza, immobili non occupati), ovvero in cui il proprietario non ha residenza fisica. Le aliquote previste per il calcolo dell'IMU per le seconde case sono stabilite dai Comuni e può decidere se aumentarla o diminuirla. 

IMU: DEFINIZIONE

L’Imposta Municipale Unica, denominata IMU, è un tributo di tipo patrimoniale, introdotto dal governo Berlusconi nel 2011 ed entrato in vigore dal 2014 per le seconde case. Viene applicata su tutti i territori del suolo nazionale, ad esclusione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'IMU è stata oggetto di diverse variazioni. Nel 2014 fu abolita l'IMU sulla prima casa non di lusso e fu istituita l'imposta unica comunale (IUC) che comprendeva la TARI, la TASI e l'IMU. 

Nel 2020 nasce la Super Imu. Così la TASI viene inglobata nella Super IMU insieme all'IMU

CALCOLO IMU SULLA SECONDA CASA

Per il calcolo dell'IMU da versare bisogna partire dalla rendita catastale (visionabile nella visura) e dovrà essere rivalutata del 5%. A questo punto, un avolta avuta la base imponibile, questa si moltiplicherà per il coefficiente catastale  che per esempio per le categorie da A1 ad A11 escluso A10 è di 160. Il risultato si moltiplicherà per l'aliquota IMU deliberata dal Comune e pubblicata su www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento. 

Si ricorda che l'IMU si versa o annualmente a giugno oppure in due rate  a giugno e dicembre.

  • rendita catastale delle pertinenze;
  • quota di possesso (nel caso vi siano altri proprietari dell’immobile);
  • mesi (lasso di tempo del possesso dell’immobile);
  • aliquota IMU.

DIFFERENZA TRA IMU E TASI

Come è stato già indicato ad inizio articolo, l’IMU è una tassa di natura patrimoniale che ricade su tutti quei proprietari in possesso di un immobile non adibito come abitazione principale.

La TASI è la tassa sugli immobili relativamente ai servizi indivisibili comunali (illuminazione, interventi di manutenzione ecc..) entrata in vigore dal 2014 fino al 2019, successivamnete abolita nel 2020 ed accorpata nella tassa IMU.

La nuova TASI accorpata all'IMU spetta ai proprietari di immobili di seconde case.

Esclusivamente sugli immobili di lusso concessi in locazione, è previsto che una percentuale della tassa debba essere richiesta anche all'affittuario.

Il pagamento della TASI inclusa nell'IMU avviene contestualmente a quest'ultima e dunque in due rate e con le stesse scadenze, rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. Il versamento va effettuato con bollettino postale o servendosi del modello F24 sia online sia agli sportelli.

AGGIORNAMENTO IMU 2022

Con la riforma della Legge di Bilancio 2020, sono state introdotte diverse esenzioni per dal versamento dell'IMU:

  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale dei Vigili del fuoco nonché a quello appartenente alla carriera prefettizia;
  • le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
  • terreni agricoli di coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
  • agriturismi, villaggi turistici, hotel, residence, campeggi.

Sempre con la stessa riforma, sono applicate anche delle riduzioni del pagamento IMU, tra cui:

  • riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
  • riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
  • riduzione del 75% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato.

Il Ministero delle Finanze ha previsto modifiche alle aliquote in base al 2022:

  • per le prime case, considerate di lusso, comprese nella categoria A1/A8 e A9 è prevista l'applicazione di un'aliquota ridotta dello 0,5%. I Comuni possono decidere di aumentare o diminuire l’aliquota fino ad un massimo di 0,6%, più una detrazione di 200 euro;
  • per la seconda casa: l'applicazione di un'aliquota dello 0,86% (aliquota base) che può arrivare fino al 1,06% ed essere aumentata fino all'1,14%.

Il pagamento della prima rata o acconto IMU 2022 è previsto per il 16 giugno 2022, mentre quello del saldo per il 16 dicembre 2022, pagamento effettuato sia usando il modello F24, sia in via telematica, oppure recandosi presso lo sportello bancario mediante bollettino. 

Il Decreto Semplificazioni Fiscali (art. 35 comma 4, Decreto legge 21 GIUGNO 2022 NR 73) ha ridisegnato il calendario fiscale anche per la dichiarazione IMU, la cui presentazione slitta dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

La scadenza del 31 dicembre della nuova dichiarazione IMU 2022 con modello IMU/IMPI è slittata  al 30 giugno 2023 con il Milleproroghe.

PAGAMENTO IMU MEDIANTE MODELLO F24

Tramite pagamento F24, è necessaria la compilazione del modello con la dovuta attenzione a: codice comune sugli immobili, numero di immobili, codice tributo, anno di riferimento, importo da versare, eventuale importo da compensare. E’ possibile recuperare i codici tributo sugli immobili da tabelle a disposizione sui servizi web:

  • Codice Tributo IMU: 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relativepertinenze – COMUNE;
  • Codice Tributo IMU: 3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
  • Codice Tributo IMU: 3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
  • Codice Tributo IMU: 3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
  • Codice Tributo IMU: 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
  • Codice Tributo IMU: 3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Per i terreni agricoli e non coltivati, per ottenere la base imponibile si dovrà fare riferimento alla rendita dominicale rilevabile sulla visura catastale, rivalutarla del 25% e successivamente sarà moltilicato per il coefficiente 135.

 

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PROFESSIONISTI DELL'INFORMAZIONE IMMOBILIARE

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